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Telefonia Mobile - Apparati 5G - Illegittimità

18/08/2020

Con la presente decisione n.3324 del 24 luglio 2020, prima sentenza in assoluto pronunciata in subiecta materia, la Settima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Presidente Michelangelo Maria Liguori, Relatore Guglielmo Passarelli Di Napoli) ha accolto a tempo di record il ricorso proposto lo scorso 28 maggio da Studio Sartorio per W3 contro il Comune di Carinola, anche in persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo, proposto per l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente n.20 del 20.4.2020 (con cui era stata ordinata: “la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale di Carinola in attesa in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per l’uomo”) e la nota prot. 3973 del 21.4.2020, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistico, in attuazione della detta ordinanza sindacale, aveva comunicato la sospensione di una SCIA presentata per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto.

Come si può leggere nel motivatissimo provvedimento giurisdizionale, il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso appuntato contro l’ordinanza sindacale, posto che -afferma il TAR- “per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, è illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l’istallazione, o l’adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile; e ciò sia perché “Le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini finalizzate al blocco dei lavori propedeutici all'installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile all'interno del territorio comunale non integrano quel "pericolo per l'ordine N. 02010/2020 REG.RIC. pubblico" di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000” (così Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 654/2018), sia perché “i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura primaria” (Tar Piemonte, Sez. I, n. 1700/2015); sia, ancora, perché – come univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza - le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003”.

Quanto all’atto consequenziale, è stato ritenuto fondato il primo motivo, in quanto “per giurisprudenza costante e come stabilito anche dall’art. 21 ter l. n. 241/1990, è illegittima una sospensione sine die (tra le tante, con riferimento proprio alla formazione dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile, Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1090/2020)”.Il precedente, che segue di soli pochi giorni altri due arresti resi però solo in sede cautelare dal TAR Sicilia, Catania, è solo il primo di una lunga serie, posto che il fenomeno ha interessato oltre 400 Comuni in tutta Italia e del contenzioso che ne è seguito risultano ad oggi investiti quasi tutti i TAR della Penisola.


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